Art. 19.

      1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale»;

          b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «all'Assemblea nazionale che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce».